Art. 1.

      1. Il personale della Polizia di Stato è dotato, quali armi di squadra, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, di armi lunghe a canna liscia in grado di sparare munizionamento spezzato.
      2. Il numero delle armi di cui al comma 1 è stabilito dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in base alle esigenze operative.
      3. È indetto a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno un apposito concorso ai fini dell'individuazione delle armi più idonee, aventi le caratteristiche di cui al comma 1.